STATUTO DELLA
SOCIETA' ITALIANA DI FARMACOGNOSIA
ART. 1
La Società Itali.arra di Farmacognosia (SIPHAR) ha lo scopo di promuovere lo sviluppo e
la coordinazione delle ricerche di Farmacognosia,
di potenziare l'insegnamento di questa disciplina,
di contribuire agli scambi di informazioni ed ai contatti nazionali ed
internazionali concernenti lo studio delle droghe di origine vegetale od animale.
La Società Italiana di Farmacognosia ha sede legale presso il Dipartimento di Fisiologia e Farmacologia "Vittorio Erspamer
" di "Sapienza" Università di Roma e terrà assemblee e riunioni periodiche.
La sede potrà essere trasferita per semplice decisione del Consiglio Direttivo, decisione che dovrà essere ratificata dall'Assemblea generale.
La Società è una libera associazione senza scopo di
lucro.
ART. 2
Della Società possono far parte soci ordinari, soci onorari,
soci sostenitori e soci corrispondenti italiani e stranieri,
che siano cultori di Farmacognosia o di scienze affini.
I soci onorari vengono nominati dall'Assemblea, su proposta unanime del Consiglio.
Il loro numero non può essere superiore a dieci, e la loro nomina è a vita.
La nomina di socio onorario va conferita a studiosi italiani o stranieri che
abbiano acquisito particolari benemerenze nel campo della Farmacognosia e delle scienze affini,
e a persone che abbiano svolto la loro opera per l'affermazione dei principi ai quali la Società si ispira.
La nomina a socio sostenitore può essere conferita a persone o ad Enti che abbiano acquisito particolari benemerenze
per l'appoggio morale e materiale dato alla Società, e vengono nominati dall'Assemblea, su proposta unanime del Consiglio.
Possono essere cooptate, come Soci Corrispondenti, personalità italiane e straniere particolarmen te apprezzate nel campo delle scienze farmacognostiche .
La cooptazione dei Soci Corrispondenti è di competenza del
Consiglio direttivo, che ne acquisisce il consenso.
Delle cooptazioni, viene data comunicazione ufficiale ai Soci, da parte del Presidente,
in occasione dell'Assemblea annuale dei Soci.
L'ammissione dei nuovi soci è subordinata alla presentazione di una richiesta
che dovrà essere inviata al Segretario della Società. Le domande munite del parere
favorevole del Consiglio Direttivo, dovranno essere sottoposte all'assemblea dei soci per l'approvazione.
I soci ordinari pagano una quota stabilita anno per anno
dal Consiglio e ratificata dall’Assemblea. I soci sostenitori pagano una quota annuale pari a dieci quote ordinarie.
ART. 3
Il patrimonio sociale è costituito dalle quote di
associazione, lasciti e contributi di Enti pubblici o
privati.
ART. 4
La qualifica di membro della Società si perde per dimissioni, per cancellazione decisa dal Consiglio Direttivo
per gravi motivi e ratificata dall'Assemblea o per morosità da oltre tre anni.
Il socio decaduto per morosità può essere reintegrato previo pagamento delle ultime 3 annualità.
ART. 5
La Società ogni anno tiene un'Assemblea generale ordinaria, possibilmente in coincidenza di una riunione scientifica.
Su proposta del , consiglio Direttivo o a domanda della metà più uno dei soci,
il Presidente può convocare un 'Assemblea straordinaria.
ART. 6
Il Consiglio Direttivo è costituito dal Presidente, dal Past-President (ex ufficio), e da
tre Rappresentanti dei Soci di cui uno ha funzioni di Segretario tesoriere. Il
Consiglio dura in carica tre anni ed è eletto, tra i soci ordinari, dall'Assemblea dei soci, la quale provvederà anche ad eleggere due Revisori dei Conti.
I componenti del Consiglio non possono essere eletti nella stessa carica per più di due mandati consecutivi.
Il Presidente, in caso di necessità, può delegare a rappresentarlo il past-President o un membro del Consiglio Direttivo.
Il Consiglio può nominare Commissioni con incarichi specifici , e comunque per una durata non superiore a quella del Consiglio in carica.
ART. 7
Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qual volta questi lo ritenga opportuno,
oppure su richiesta seritta di almeno due consiglieri in carica,
e comunque almeno due volte all'anno,
per deliberare anche in ordine ai bilanci ed
all'ammontare della quota sociale.Le riunioni si possono tenere anche per via telematica.
ART. 8
I soci non possono intervenire di persona alla Assemblea generale er discutere e deliberare su ogni punto all'ordine del giorno,
possono farsi legittimamente rappresentare, con delega ritta, da uno dei soci ordinari presenti. Ciascun socio,
ordinario non può rappresentare più di tre soci. Al momento della votazione, il Consiglio dovrà curare che venga constatata la validità delle deleghe.
ART. 9
L'Assemblea generale procede alle votazioni normalmente per alzata di mano tranne nei casi in cui è prescritta votazione segreta.
La votazione segreta è prescritta per l'elezione del Consiglio Direttivo e
dei Revisori dei Conti ed è inoltre prescritta in tutti gli altri casi in cui ne venga fatta richiesta da almeno tre dei soci presenti.
ART. 10
I soci aspiranti a far parte del nuovo Consiglio Direttivo dovranno darne tempestiva comunicazione al Consiglio
Direttivo uscente, il quale provvederà a redigerne un elenco in ordine alfabetico. Tale elenco dovrà essere esposto in
modo visibile nel locale in cui si procederà alla votazione.
Analogamente si procederà per l’elezione dei Revisori
dei Conti.
ART. 11
Le elezioni di cui al precedente articolo avranno luogo a votazioni separate mediante scheda.
Si procede con votazioni e scrutini successivi all'elezione, nell'ordine, del Presidente,
dei Rappresentanti dei Soci e dei Revisori dei Conti.
Ciascun socio potrà indicare:
Ciascun socio potrà indicare un nome per Presidente, fino a tre per i Rappresentanti dei Soci e fino a due per i Revisori dei conti.
Per ciascuna votazione risulteranno eletti i soci che avranno conseguito il maggior numero di voti.
Le elezioni devono essere effettuate durante l'Assemblea generale.
ART. 12
Le eventuali proposte di modifica dello Statuto o del Regolamento devono essere comunicate ai soci
per e-mail con avviso di ricevuta e devono essere inserite nell'ordine del giorno
dell'Assemblea generale immediatamente successiva..
ART. 13
Per quant'altro non è espressamente stabilito nel presente statuto,
saranno osservate, in quanto applicabili, le disposizioni contenute
nel titolo II del libro I del Codice Civile
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