REGOLAMENTO DELLA SOCIETA' ITALIANA DI FARMACOGNOSIA

ART. 1
Con riferimento all’Art. 2 dello Statuto, i soci si distinguono in: ordinari, onorari, sostenitore, corrispondenti.
I soci onorari vengono nominati dall'Assemblea, su proposta unanime del Consiglio. Il loro numero non può essere superiore a dieci, e la loro nomina è a vita. La nomina di socio onorario va conferita a studiosi italiani o stranieri che abbiano acquisito particolari benemerenze nel campo della Farmacognosia e delle scienze affini, e a persone che abbiano svolto la loro opera per l'affermazione dei principi ai quali la Società si ispira.
La nomina a socio sostenitore può essere conferita a persone o ad Enti che abbiano acquisito particolari benemerenze per l'appoggio morale e materiale dato alla Società, e vengono nominati dall'Assemblea, su proposta unanime del Consiglio.
I soci ordinari sono studiosi italiani o stranieri di Farmacognosia e scienze affini.
I soci corrispondenti, italiani o stranieri, vengono proposti dal Consiglio ail'approvazione dell'Assemblea generale.

ART. 2
La qualifica di socio si perde per dimissioni, per morosità nel pagamento della quota sociale, per cancellazione decisa dal Consiglio Direttivo per gravi motivi e ratificata dall'Assemblea. Il socio decaduto per morosità può essere reintegrato previo pagamento delle ultime 3 annualità.

ART. 3
Le risorse della Società comprendono le quote annuali previste dall’Art. 2 dello Statuto e contributi o sovvenzioni da parte di Enti od Organismi pubblici o privati

ART. 4
I soci ordinari hanno il diritto di partecipare a tutte le Assemblee generali, annuali e straordinarie, se in regola con i pagamenti delle quote sociali. A ciascun socio sarà inviato l’ordine del giorno della riunione unitamente all’avviso di convocazione.
I soci onorari ed i soci corrispondenti, sono esentati dal pagamento delle quote sociali, possono partecipare alle Assemblee senza diritto di voto; non possono essere eletti nel Consiglio Direttivo o altri organi della Società.
I soci sostenitori dispongono di un voto.

ART. 5
Qualora nel Consiglio Direttivo venga a mancare un Consigliere sia per dimissioni che per altre cause, il Consiglio, alla prima riunione, provvede alla sostituzione con il primo dei non eletti dall’ultima Assemblea da cui il Consiglio stesso fu espresso

ART. 6
Le riunioni del Consiglio sono valide con la presenza di almeno tre membri. Non sono ammesse deleghe per farsi rappresentare nelle sedute del Consiglio. Il Consiglio può delegare parte dei propri poteri ad alcuni suoi membri. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio è necessario il voto favorevole della metà più uno dei membri presenti

ART. 7
In attuazione dei compiti previsti dell’Art. 6 dello Statuto, il Consiglio tra l’altro:
- attua le decisioni adottate dall’Assemblea;
- delibera circa la partecipazione della Società a Congressi o riunioni scientifiche nazionali ed internazionali;
- predispone gli indirizzi cui dovrà ispirarsi la organizzazione scientifica di Congressi e riunioni che interessano la Società;
- sovrintende allo sviluppo delle attività associative, ai rapporti con autorità nazionali, regionali e con Società straniere, alle funzioni di rappresentanza, nonché allo studio dei problemi che abbiano interesse ai fini del conseguimento degli scopi della Società

ART. 8
Il Consiglio potrà invitare alle riunioni, a titolo consultivo, persone che hanno speciale competenza per discutere questioni particolari che interessano i vari campi di azione della Società

ART. 9
Ad integrazione dell’Art. 6 dello Statuto,
Il Presidente:
- ha la rappresentanza legale dell'Associazione;
- convoca e preside l'Assemblea dei Soci ed il Consiglio Direttivo;
- esercita tutte le funzioni demandategli dallo Statuto.
Il Segretario:
- cura la trasmissione al Consiglio delle istanze di ammissione inviate dagli aspiranti soci;
- redige e conserva i verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea generale dei soci;
- tiene l’archivio sociale;
- aggiorna periodicamente l’elenco dei soci;
- incassa le quote sociali e cura il bilancio.

ART. 10
La Società ogni anno tiene un’Assemblea generale ordinaria, possibilmente in coincidenza di una riunione scientifica. Su proposta del Consiglio Direttivo o a domanda della metà più uno dei soci, il Presidente può convocare un'Assemblea straordinaria.

ART. 11
L'ordine del giorno dell'Assemblea generale annuale viene fissato dal Presidente e sarà inviato per raccomandata o per via telematica ai soci di norma almeno quindici giorni prima della data fissata.

ART. 12
I soci possono proporre al Consiglio Direttivo l’inserimento di particolari argomenti all’ordine del giorno dell’Assemblea generale.

ART. 13
In attuazione di quanto previsto nello Statuto le Assemblee generali saranno valide in prima convocazione quando saranno presenti almeno la metà più uno dei soci ordinari in regola con il pagamento delle quote sociali, in seconda convocazione, che non può avere luogo nel medesimo giorno fissato per la prima, l’adunanza è valida qualunque sia il numero dei soci ordinari presenti.
All’Assemblea generale verranno sottoposti annualmente: il bilancio preventivo per l’anno successivo ed il resoconto consultivo dell’anno precedente.

ART. 14
Nella eventualità che siano da assegnare premi per ricerche farmacognostiche gestiti dalla Società,dovranno in ogni caso far parte della Commissione giudicatrice il Presidente della Società ed almeno due membri del Consiglio.
Nel caso di lasciti o donazioni destinati espressamente a premi o borse da assegnare, l’accettazione sarà subordinata al giudizio del Consiglio Direttivo.

ART. 15
Il presente regolamento sarà approvato dall’Assemblea con il voto favorevole di almeno la metà più uno dei soci ordinari presenti.
 

 

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