REGOLAMENTO DELLA
SOCIETA' ITALIANA DI FARMACOGNOSIA
ART. 1
Con riferimento all’Art. 2 dello Statuto, i soci si
distinguono in: ordinari, onorari, sostenitore, corrispondenti.
I soci onorari vengono nominati dall'Assemblea, su proposta unanime del Consiglio.
Il loro numero non può essere superiore a dieci, e la loro nomina è a vita.
La nomina di socio onorario va conferita a studiosi italiani o stranieri che abbiano acquisito particolari benemerenze
nel campo della Farmacognosia e delle scienze affini,
e a persone che abbiano svolto la loro opera per l'affermazione dei principi ai quali la Società si ispira.
La nomina a socio sostenitore può essere conferita a persone o ad Enti che abbiano acquisito particolari
benemerenze per l'appoggio morale e materiale dato alla Società, e vengono nominati dall'Assemblea, su proposta unanime del Consiglio.
I soci ordinari sono studiosi italiani o stranieri di Farmacognosia e scienze affini.
I soci corrispondenti, italiani o stranieri, vengono proposti dal Consiglio ail'approvazione dell'Assemblea generale.
ART. 2
La qualifica di socio si perde per dimissioni, per morosità nel pagamento della quota sociale,
per cancellazione decisa dal Consiglio Direttivo per gravi motivi e ratificata dall'Assemblea.
Il socio decaduto per morosità può essere reintegrato previo pagamento delle ultime 3 annualità.
ART. 3
Le risorse della Società comprendono le quote annuali
previste dall’Art. 2 dello Statuto e contributi o
sovvenzioni da parte di Enti od Organismi pubblici o
privati
ART. 4
I soci ordinari hanno il diritto di partecipare a tutte
le Assemblee generali, annuali e straordinarie, se in regola con i pagamenti delle quote sociali.
A ciascun socio sarà inviato l’ordine del giorno della
riunione unitamente all’avviso di convocazione.
I soci onorari ed i soci corrispondenti, sono esentati dal pagamento delle quote sociali,
possono partecipare alle Assemblee senza
diritto di voto; non possono essere eletti nel Consiglio
Direttivo o altri organi della Società.
I soci sostenitori dispongono di un
voto.
ART. 5
Qualora nel Consiglio Direttivo venga a mancare un
Consigliere sia per dimissioni che per altre cause, il
Consiglio, alla prima riunione, provvede alla
sostituzione con il primo dei non eletti dall’ultima
Assemblea da cui il Consiglio stesso fu espresso
ART. 6
Le riunioni del Consiglio sono valide con la presenza di
almeno tre membri. Non sono ammesse deleghe per farsi
rappresentare nelle sedute del Consiglio. Il Consiglio
può delegare parte dei propri poteri ad alcuni suoi
membri. Per la validità delle deliberazioni del
Consiglio è necessario il voto favorevole della metà più
uno dei membri presenti
ART. 7
In attuazione dei compiti previsti dell’Art. 6 dello
Statuto, il Consiglio tra l’altro:
- attua le decisioni adottate dall’Assemblea;
- delibera circa la partecipazione della Società a
Congressi o riunioni scientifiche nazionali ed
internazionali;
- predispone gli indirizzi cui dovrà ispirarsi la
organizzazione scientifica di Congressi e riunioni che
interessano la Società;
- sovrintende allo sviluppo delle attività associative,
ai rapporti con autorità nazionali, regionali e con
Società straniere, alle funzioni di rappresentanza,
nonché allo studio dei problemi che abbiano interesse ai
fini del conseguimento degli scopi della Società
ART. 8
Il Consiglio potrà invitare alle riunioni, a titolo
consultivo, persone che hanno speciale competenza per
discutere questioni particolari che interessano i vari
campi di azione della Società
ART. 9
Ad integrazione dell’Art. 6 dello Statuto,
Il Presidente:
- ha la rappresentanza legale dell'Associazione;
- convoca e preside l'Assemblea dei Soci ed il Consiglio Direttivo;
- esercita tutte le funzioni demandategli dallo Statuto.
Il Segretario:
- cura la trasmissione al Consiglio delle istanze di
ammissione inviate dagli aspiranti soci;
- redige e conserva i verbali delle riunioni del
Consiglio Direttivo e dell’Assemblea generale dei soci;
- tiene l’archivio sociale;
- aggiorna periodicamente l’elenco dei soci;
- incassa le quote sociali e cura il bilancio.
ART. 10
La Società ogni anno tiene un’Assemblea generale
ordinaria, possibilmente in coincidenza di una riunione
scientifica. Su proposta del Consiglio Direttivo o a domanda della metà più uno dei soci,
il Presidente può convocare un'Assemblea straordinaria.
ART. 11
L'ordine del giorno dell'Assemblea generale annuale viene fissato dal Presidente
e sarà inviato per raccomandata o per via telematica ai soci di norma almeno quindici giorni prima della data fissata.
ART. 12
I soci possono proporre al Consiglio Direttivo
l’inserimento di particolari argomenti all’ordine del
giorno dell’Assemblea generale.
ART. 13
In attuazione di quanto previsto nello Statuto le
Assemblee generali saranno valide in prima convocazione
quando saranno presenti almeno la metà più uno dei soci
ordinari in regola con il pagamento delle quote sociali,
in seconda convocazione, che non può avere luogo nel
medesimo giorno fissato per la prima, l’adunanza è
valida qualunque sia il numero dei soci ordinari
presenti.
All’Assemblea generale verranno sottoposti annualmente:
il bilancio preventivo per l’anno successivo ed il
resoconto consultivo dell’anno precedente.
ART. 14
Nella eventualità che siano da assegnare premi per
ricerche farmacognostiche gestiti dalla Società,dovranno in ogni caso far parte
della Commissione giudicatrice
il Presidente della Società ed almeno due membri del
Consiglio.
Nel caso di lasciti o donazioni destinati espressamente
a premi o borse da assegnare, l’accettazione sarà
subordinata al giudizio del Consiglio Direttivo.
ART. 15
Il presente regolamento sarà approvato dall’Assemblea
con il voto favorevole di almeno la metà più uno dei
soci ordinari presenti.
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